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Nonostante l’attuazione dello stato unico di figlio, anche dopo il d.lgs. n. 154/2013 perdura la differenziazione delle modalità di acquisizione dello stato e di formazione del relativo titolo, a seconda della sussistenza o meno del legame matrimoniale tra i genitori. Conseguentemente, anche le azioni di stato non sono state unificate; tuttavia, il legislatore ha apportato rilevanti modificazioni a profili specifici, primi fra tutti quelli relativi ai termini per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità e per l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. |