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L'articolo affronta il tema dell’idoneità del documento informatico con firma elettronica semplice a integrare il requisito della forma scritta. Il caso ha ad oggetto un contratto di intermediazione finanziaria che veniva concluso tramite point and click nell’area personale dei clienti sul sito web della banca. Il giudice di primo grado dichiarava la nullità del contratto poiché carente del requisito della forma scritta, mentre la Corte di appello ribaltava l’esito della pronuncia sostenendo che, nel caso di specie, non fosse necessaria la firma elettronica qualificata o la firma digitale per la conclusione del contratto. La Cassazione conferma la decisione del giudice di appello, sostenendo che la normativa applicabile all’epoca dei fatti consentisse al giudice di valutare se i documenti informatici con firma elettronica semplice potessero integrare il requisito della forma scritta. |