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I concetti di scommessa e di probabilità sono legati a quello di informazione, come fatto di conoscenza e prerequisito di un consenso consapevole. Legittimare contratti dell’investitore senza corretta informazione da parte dell’intermediario – quindi, senza trasparenza sulla qualità e quantità del rischio – equivale a legittimare contratti palesemente immeritevoli, innanzitutto dal punto di vista della logica finanziaria, oltre che potenzialmente dannosi. Il riconoscimento, operato dalle Sezioni Unite, che la “scommessa finanziaria” non è meritevole per il semplice fatto di essere predisposta da un intermediario abilitato, ma soltanto quando ha un ruolo sociale, colma il divario tra il mondo del diritto positivo e della giurisprudenza, da un lato, in cui il contratto di scommessa ha da sempre un ruolo marginale, e quello delle scienze, nel quale, invece, i concetti di scommessa e di rischio svolgono da sempre un ruolo centrale. Non solo. Quanto agli enti locali, l’esplicito riconoscimento che l’operatività in swap è una forma di gestione dell’indebitamento, come tale da autorizzarsi specificatamente dall’organo consiliare, sancisce definitivamente che la materia è la contabilità pubblica, costituzionalmente rilevante, ed involge la liceità dei negozi, sub specie di clausola generale di ordine pubblico, norme di applicazione necessaria e connessi limiti alla disponibilità dei diritti. |