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Si applica la disciplina della «falsa attestazione della presenza», di cui all’art. 55-quater, D.lgs. n. 165/2001, anche quando la condotta fraudolenta mira a far risultare in servizio il dipendente oltre l’orario normale di lavoro. Lo straordinario nel pubblico impiego è vincolato a una serie di limiti, tra i quali riveste particolare importanza l’autorizzazione del dirigente, al fine di rispettare le previsioni di bilancio oltreché l’integrità psico-fisica del lavoratore. Il campo di applicazione del D.lgs. n. 66/2003 esclude gli agenti di polizia municipale, dunque la relativa disciplina in materia di orario va ricostruita attraverso il D.lgs. n. 165/2001. La diversa composizione dell’UPD non comporta la nullità della sanzione irrogata, dal momento che non può attribuirsi natura imperativa alle norme procedimentali interne che lo regolano. |