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Il cambiamento climatico costituisce la minaccia più grave per il nostro pianeta. Le costituzioni andine si sono già mosse in direzione ecocentrica attribuendo all’esigenza di difesa dell’ambiente valore prioritario rispetto a quelle dell’uomo. In Italia con la legge costituzionale 11.2.22, n. 1, sono state introdotte innovazioni agli artt. 9 e 41 Cost. per incrementare la tutela dell’ambiente anche se è stato utilizzato un sistema di normazione analitica che contrasta con l’imposizione di un principio certo. Comunque, la collocazione delle nuove disposizioni nell’area dei principi costituzionali comporta indiscutibilmente l’elevazione del livello di tutela. La stessa considerazione dovrebbe valere per l’espresso inserimento dell’ambiente accanto ai limiti dell’utilità sociale nella novella dell’art. 41 Cost. La censura in termini di chiarezza è ancor più marcata nei confronti del rinvio operato dalla novella costituzionale alla legge dello Stato a tutela degli animali, anche perché tale previsione coinvolge il rapporto con le competenze regionali. |