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Il disposto degli artt. 2, § 3, incipit, 4§ 1, 8, Reg. 2018/1727/UE; 5, co. 2, lett. b), L. 41/2005; 330, 335, co. 1, c.p.p. autorizza l’autorità nazionale ad affidare all’Agenzia di Eurojust l’approfondimento di uno specifico filone di indagine, legittimando, seppure nell’ambito della competenza stabilita dall’art. 3 Reg., la selezione preventiva delle notizie di reato da verificare in vista dell’iniziativa penale. Il modello della pre-investigazione è di facile intelligibilità; la sua flessibilità dipende dal distinguo tra il “valore” dei singoli comportamenti. La condotta ammessa dall’art. 330 c.p.p. è “situazione disponibile”; si manifesta in termini di onere, poichè l’iniziativa d’ufficio coincide con il potere del pubblico ministero di disporre del modus di avviare il procedimento, essendogli riconosciuto uno spazio di discrezionalità nella scelta delle “forme”, ovvero, della “metodologia procedimentale” di acquisizione della notizia. Diversamente, l’art. 335 c.p.p. che, investendo l’“an” delle indagini preliminari, è “situazione costitutiva indisponibile”, ponendo la regola di condotta in capo all’accusa in termini di doverosità ed escludendo scelte di opportunità. |