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Il contributo opera una ricognizione sulla rilevanza giuridica della pubblica rappresentazione del corpo dell’uomo romano; in particolare, si sofferma sulle fonti che si occupano della disciplina relativa all’abbigliamento maschile, le quali attestano come il codice vestimentario rilevasse nella vita pubblica del vir, soprattutto se appartenente alle classi più alte. Preziose al riguardo sono due controversiae di Seneca il Retore. In una prospettiva diacronica, viene operato un rinvio a recenti sentenze sia dei tribunali nazionali sia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di libertà di espressione e ciò per la suggestione che simili decisioni evocano nel cultore del diritto antico. |