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Nell’ambito di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in tema di vizi di capacità del giudice si inserisce la modifica dell’art. 7-bis, comma 1, ultima parte ord. giud., ad opera della l. 30 luglio 2007, n. 111, con cui si è espressamente previsto che la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nesun caso la nullità dei provvedimenti adottati. Al riguardo l’autrice si interroga sull’effettiva valenza giuridica della disposizione, con l’attenzione rivolta al concetto di capacità specifica di esercizio della funzione giurisdizionale e alla possibilità di individuare l’itinerario normativo dell’azionbilità del diritto al giudice naturale. |