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La fattispecie decisa da Trib. Torino non poneva un problema di unicita` /pluralita` dei diritti di credito in corrispondenza di piu` voci di danno astrattamente configurabili in conseguenza di una unica condotta illecita, ma sollecita risposta a un interrogativo diverso: vale a dire se dopo la promozione di una prima azione di responsabilita` contro l’amministratore infedele, culminata nel giudicato di condanna al risarcimento del danno, il socio di s.r.l. possa proporre una nuova azione sociale di responsabilita` , fondata su condotte di mala gestio gia` deducibili, ma non dedotte nel primo processo e tipologicamente analoghe a quelle accertate nel primo processo; o invece se il previo giudicato precluda la deduzione in giudizio di ulteriori inadempimenti del mandato gestorio, seppure nella loro storicita` autonomi, e soltanto ‘‘accosti’’ sul piano cronologico all’illecito accertato nel precedente giudizio. |