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La promozione del benessere non può non contemplare anche le persone sottoposte a misure penitenziarie che soffrono di disturbi psicologici. Il diritto alla salute, anche dei soggetti ristretti, costituisce un valore preminente, perché la compressione della libertà personale non può comportare anche la privazione del diritto alla salute. Il punto però, non è soltanto legato alla malattia del carcerato ma al carcere stesso, soprattutto quando questo non sia legale perché contiene prigionieri in eccedenza rispetto alla capienza fissata per legge. Il mio intervento analizzerà le recenti decisioni adottate dalla Corte costituzionale, dal Consiglio Nazionale di Bioetica e dalla Corte di Strasburgo volte a promuovere il well-being dei soggetti più deboli che deve essere valido sia dentro che fuori le mura carcerarie. |