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La speciale "cauzione" prestata, ai sensi dell'art. 47, D.P.R 28 gennaio 1988, n.43, costituisce un contratto autonomo di garanzia, la cui caratteristica distintiva rispetto alla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà; ne consegue che il garante è tenuto a pagare il creditore senza possibilità di opporre eccezioni spettanti al debitore principale e nemmeno è necessario il previo accertamento dell'inadempimento, attenendo esso al rapporto principale e salva, per il garante, la sola exceptio doli ove egli riesca a provare in modo certo ed incontestato la parziale inesistenza del credito che ha dato luogo all'escussione. |