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La dir. 2003/6/CE (cosiddetta Market Abuse Directive – MAD I), oggi abrogata, nel suo dodicesimo considerando qualifica come “abusi di mercato” lo sfruttamento di informazioni riservate e la manipolazione del corso dei titoli. Per effetto della l. 18.4.2005, n. 62, che ha attuato la menzionata direttiva, l’ordinamento interno configura nel titolo I bis, parte V del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (T.U.F.), dedicato agli abusi di mercato, illeciti penali (artt. 184 e 185) e am294 I reati contro la persona nei rapporti familiari, economici e ambientali ministrativi (artt. 187 bis e 187 ter) vòlti a prevenire lo sfruttamento o la turbativa del mercato finanziario. Le scelte fondamentali di disciplina penale sono rimaste invariate in sede di attuazione della più recente normazione europea. Oltre alla responsabilità del singolo è prevista quella dell’ente, qualora ricorrano gli estremi di un illecito amministrativo dipendente dai reati di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato (art. 25 sexies, d.lgs. 8.6.2001, n. 231, introdotto dall’art. 9, comma 3, l. 18.4.2005, n. 62), ovvero di un illecito derivante dalle connesse violazioni punite con sanzione amministrativa (art. 187 quinquies, d.lgs. n. 58/1998); ferma restando, ove si tratti di illecito da reato, l’esigenza del processo penale quale luogo esclusivo di accertamento. |