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Il presente contributo si sofferma su alcune delle principali argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione in una recente sentenza, nell’ambito del procedimento di riesame dell’ordinanza di conferma di custodia cautelare emessa dal GIP di Genova ai danni di Youssef Tartoussi, cittadino libanese, accusato di aver commesso i reati di traffico internazionale e di cessione d’armi di cui agli art. 2 della Legge n.185 del 1990 e 1,2,4 comma 2 della Legge n.895 del 1967. A tal riguardo, particolare attenzione verrà riposta sulla natura autoapplicativa o meno delle disposizioni della Convenzione di Palermo del 2000, tematica che rileva ai fini dell’invocazione della giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 7, comma 1 n.5 cod. pen. Successivamente, il lavoro esporrà alcune riflessioni concernenti i limiti nell’esercizio della giurisdizione penale eventualmente posti da ulteriori norme del diritto internazionale, con particolare riferimento al regime del diritto del mare così come codificato dalla Convenzione ONU del diritto del Mare. |