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L’attribuzione all’amministratore di sostegno del potere di rappresentanza esclusiva del beneficiario in ambito sanitario, come sottolineato da alcune pronunce giudiziarie, può evitare il ricorso all’istituto dell’interdizione. Tuttavia l’esercizio di un tale potere pone diversi problemi in ordine al rispetto del principio di autonomia individuale in materia terapeutica, nonché in relazione alla disciplina dei trattamenti sanitari obbligatori. Proprio per questi motivi, l’attribuzione all’amministratore di sostegno di poteri invasivi della sfera “personalissima” del beneficiario deve essere valutata con estrema cautela, sempre considerando le peculiarità del caso concreto e le situazioni di reale e non altrimenti surrogabile necessità. |