Zakoniti zastupnik župe i redoviti upravitelj župnih dobara

Autor: Juraj Brkan
Jazyk: chorvatština
Rok vydání: 2002
Předmět:
Zdroj: Crkva u svijetu : Crkva u svijetu
Volume 37
Issue 2
ISSN: 1848-9656
0352-4000
Popis: Zakonik iz 1983. u kan. 532. kaže da župnik zastupa župu u svim pravnim poslovima te da se brine da se župnim dobrima upravlja prema odredbi kan. 1281-1288. Župa je pravno "određena zajednica vjernika" (kan. 515, § 1); njezina su dobra crkvena dobra, a ne dobra fizičke osobe-župnika. On se o župnim dobrima mora skrbiti kao "dobri otac obitelji", uz pomoć župnog ekonomskog vijeće, prema kanonskom i građanskom pravu. U ovom članku smo, kanonskom metodom (kan. 16-19), protumačili kan. 532, te kan. 1281-1288 koji izričito propisuje kan. 532. Zakonika iz 1983. Župa - pravno "određena zajednica vjernika" po samom pravu uživa (ima) javnu pravnu osobnost (kan. 515, § 3): vremenita dobra služe župi da postigne svoje svrhe radi kojih ju je dijecezanski biskup osnovao; župnik je redoviti ili neposredni upravitelj župnih dobara; on upravlja crkvenim dobrima, prema pravnim odredbama koji su predmet ovoga članka.
Secondo il diritto canonico, La parrocchia gode (gaudet) della personalita giuridica (can. 515, § 3) ed e riconosciuta come tale in Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridice. II parroco rappresenta la parrocchia, a norma di legge, in tutti i negozi giuridici ed e nello stesso tempo amministratore ordinario dei beni temporali della parrocchia. Egli ha cura che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288. (can. 532). Percio abbiamo elaborata le disposizioni giuridiche che si trovano nei suddetti canoni del Codice del diritto canonico. Nel presente lavoro, usando il metodo giuridico, sono analizzate quelle situationi in qui amministratori ordinari pongono invalidamente e illecitamente degli atti che oltrepassano i limiti e le modalita deH'amministrazine ordinaria. Visto che i beni temporali della parrocchia apartengono alla persona giuridica e non alla persona fisica (per es. al parroco), il parroco deve amministrare i beni temporali della parrocchia con la diligenza di buon padre di famiglia. II consiglio per gli affari economici aiuta il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia. Gli atti giuridici ed amministrativi emmessi dal parroco in modo valido canonicamente e civilmente sono riconosciuti. La parrocchia deve avere un inventario dettagliato dei beni immobili e dei beni mobili riguardanti sia gli oggetti preziosi che i beni culturali ed in piu deve disporre dei libri di entrate e di uscite. Si raccomanda vivamente che ogni anno l'amministratore ordinario renda il preventivo delle entrate delle uscite. II parroco e tenuto sempre amministrare i beni della parrocchia in communione gerarhica con il vescovo diocesano. Percio ogni anno ha il dovere di presentare il rendiconto all'ordinario dei luogo, che deve essere sottoscritto anche dai membri dei consiglio degli affari economici della parrochia. Allo stesso modo il parroco deve dare il rendiconto ai fedeli. In fine, il parroco in quanto amministratore ordinario della parrocchia deve catalogare adeguatamente i documenti e strumenti sui quali si fondano i diritti di proprieta della Chiesa riquardanti i beni temporali e conservarli nel suo archivio depositandone una copia nell'arhivio della curia. Secondo il Codice gli amministratori ordinari non devono intentare nessuna causa guidiziaria davanti avere previamente ottenuto la licenza scritta dei proprio Ordinario. I parroci devono adempiere sempre i loro compiti in nome della Chiesa ed a norma di diritto.
Databáze: OpenAIRE