Oneri di sicurezza aziendale: Gli interventi della Plenaria e i successivi contrasti giurisprudenziali. - Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 67 -T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 16 dicembre 2105, n. 1745

Autor: Giordano, Rosa
Jazyk: italština
Rok vydání: 2016
Zdroj: Amministrativ@mente; No 10-12 (2015)
ISSN: 2036-7821
Popis: Nel corso del 2015 un ruolo centrale ha avuto la questione concernente gli oneri di sicurezza interni cd. “Aziendali”.Al punto che si sono registrati due interventi dell’Adunanza Plenaria che hanno sancito l’obbligatorietà dell’indicazione dei predetti oneri all’interno dell’offerta economica, a prescindere che tale obbligo sia o meno previsto nella lex specialis.Inoltre, con il secondo intervento, la Plenaria ha chiarito che tale obbligo si estendeva anche ai bandi pubblicati prima della stessa pronuncia.Ciò nonostante, la questione non può considerarsi definita tantomeno i profili attenzionati dalla Giuspubblicistica, possono ritenersi consolidati.In particolare, resta aperta la problematica del predetto obbligo formale in relazione agli appalti di servizi e forniture, nonché l’applicabilità del soccorso istruttorio almeno per le procedure bandite prima delle predette decisioni.Come meglio si dirà infra, sul punto la giurisprudenza (con recenti pronunciati) ha ammesso il soccorso istruttorio in casi peculiari (ad esempio, nel caso di mancata dichiarazione di sentenze di condanna).Ne consegue una contraddizione con la negazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali.Nonostante i predetti oneri non modificano in alcun modo l’offerta, rilevando solo ed esclusivamente nel successivo ed eventuale procedimento di anomalia.Non solo.In riferimento, agli appalti di lavori (per i quali gli interventi della Plenaria sembravano essere univoci) l’obbligatorietà dell’indicazione degli oneri aziendali, è stata fortemente contestata.Ad oggi, la problematica è risultata di tale importanza al punto che con l’ordinanza n. 1745 del 16.12.2015, il TAR Piemonte ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea.Inoltre, sempre successivamente agli interventi della Plenaria, la giurisprudenza ha ritenuto non sanzionabile con l’esclusione il concorrente che non abbia indicato, nell’ambito di un appalto di lavori, l’incidenza dei costi di sicurezza già puntualmente predeterminati dalla Stazione Appaltante.Sulla base di tali premesse, si analizzeranno le diverse tipologie di oneri di sicurezza previste dal codice dei contratti al fine di approfondire (sotto il profilo giurisprudenziale) le problematiche sottese (ancora oggi del tutto irrisolte).
Databáze: OpenAIRE