La Conciliazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob

Autor: SOLDATI, NICOLA
Přispěvatelé: SOLDATI N., THIELLA P., Soldati N.
Jazyk: italština
Rok vydání: 2011
Předmět:
Popis: Con la promulgazione delle legge di tutela del risparmio (Legge 28 dicembre 2005, n. 262, in G.U. 28 dicembre 2005, n. 301, suppl. ord. n. 218, recante: “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. Infatti, all’interno della legge a tutela del risparmio, l’art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, rubricato “Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, ha fornito una delega al Governo per disciplinare la materia attraverso la creazione di una Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob. In attuazione all’art. 27 è stato così emanato il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, a cui è seguito il regolamento Consob di cui alla Delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, che hanno dato vita alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob, la quale è chiamata ad amministrare lo svolgimento di conciliazioni e arbitrati, prevedendo che possano essere portate all’attenzione del conciliatore e degli arbitri le controversie insorte tra gli investitori non professionali, da una parte, e gli intermediari, dall’altra, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione di correttezza e di trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (art. 4, d.lgs. n. 179 del 2007). L’art. 5 del d.lgs. 5 marzo 2010, n. 28 prevede che, a decorrere dal 20 marzo 2011, il tentativo di mediazione nell’ambito delle controversie bancarie e finanziarie è condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale. Il procedimento di mediazione svolto dinnanzi alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob è idoneo al soddisfacimento del requisito di procedibilità della domanda. A fare tempo dalla stessa data è divenuta operativa anche la Camera di conciliazione della Consob.
Databáze: OpenAIRE