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La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione ed alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione. La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale, né può ritenersi implicita nella richiesta di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, effettuata dal difensore, considerando una supposta situazione di favor verso il condannato, cui il beneficio potrebbe essere applicato in futuro. |