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Il T.A.R. Toscana si pronuncia sull’impugnazione di uno stralcio di un piano provinciale delle attività estrattive per carenza e inadeguatezza della valutazione ambientale strategica, nonché sul ricorso contro un successivo provvedimento di esclusione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura di una cava. Il giudice ritiene sussistente la legittimazione ad agire dei ricorrenti, tra cui vi sono i titolari di complessi di agriturismo siti nelle vicinanze della cava, che lamentano un possibile svantaggio competitivo ed economico derivante dalla coltivazione della medesima. Il tribunale, poi, riscontra che la valutazione strategica è troppo generica e astratta, perciò priva della previsione di adeguate misure di mitigazione e compensazione degli effetti negativi dell’attività estrattiva. Inoltre, considera il provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale viziato in via autonoma, per il riferimento a prescrizioni recanti misure di mitigazione e compensazione non specificate, né altrimenti identificabili. In conclusione, il T.A.R. accoglie tutti i ricorsi annullando gli atti e i provvedimenti impugnati. |