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Nel presente lavoro si cerca di dimostrare che, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, si può affermare che esiste una potestà amministrativa, riservata ai Comuni da previsioni normative derivanti da principi di carattere costituzionale, inerente il potere di disciplinare gli usi del proprio territorio, potestà non espropriabile neppure dal legislatore sia statale che regionale. Per quanto concerne la ripartizione della potestà amministrativa di disciplinare l'uso del territorio, in applicazione del principio di sussidiarietà, è necessario connettere agli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalla disciplina proveniente dall'Unione Europea, e poi agli atti dello Stato e dei diversi enti di più vasta dimensione, Autorità di bacino, Regioni e Province e quant'altro di intermedio, una potestà di indirizzo destinata ad evidenziare gli interessi di dimensione più ampia, secondo i principi di differenziazione ed adeguatezza, riservando ai comuni la potestà di stabilire nel concreto e nel dettaglio la conformazione del proprio territorio e quindi la conformazione dei beni giuridici oggetto di diritto di proprietà in esso collocati. |