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Contesti politico-istituzionali come il Regnum Siciliae sono tradizionalmente considerati esenti o, quanto meno, poco inclini a cessioni di potere e autonomia in favore dei soggetti privati in materia criminale. Se, però, il potere absolutus non ammette la delega ai privati nella gestione e risoluzione delle controversie, specialmente criminali, che tipo di funzione e natura giuridica hanno le composizioni meridionali? Se la natura dello strumento transattivo non fosse iuris privatorum a quali esigenze e scopi poteva rispondere la pratica compositiva? E ancora, se nel contesto comunale la scientia iuris si concentrò prevalentemente sul pregiudizio che una pace privata poteva avere sull’inquisitio ex officio, che genere di questioni interessarono la dottrina meridionale e la prassi giudiziale? |