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L'anticresi è un istituto giuridico che appare ancora nella Bibbia e da allora porta l'etichetta del contratto usurario, la cui funzione è quella di mascherare la raccolta di tassi di interesse sproporzionatamente alti. Questo atteggiamento è stato anche il motivo perché il contratto di anticresi fu esplicitamente proibito da papa Alessandro III nel Medioevo. Il moderno istituto dell’anticresi trova le sue origini nel diritto romano e verosimilmente nel pegno con patto anticretico ma continua ad essere accompagnato dalle stesse connotazioni negative. Tuttavia, nonostante questo, l'istituto ha trovato la sua strada nelle moderne codificazioni civili, compreso il Codice Civile italiano, secondo il quale l'anticresi è definita come un contratto con il quale il debitore (o un terzo) si obbliga a consegnare al creditore un immobile a garanzia del credito, affinché’ il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale (art. 1960 Codice Civile). Il Codice Civile italiano conosce due tipi di anticresi, anticresi estintiva e anticresi compensativa, consentendo alle parti contraenti di scegliere se i frutti dei beni dati nell'anticresi debbano essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di interessi o per il pagamento di interessi e capitale. Nonostante la legge regoli questo istituto, l'anticresi è uno degli istituti giuridici che ha avuto scarsa diffusione nella pratica. Considerando che questo istituto potrebbe avere effetti positivi, le ragioni per cui non si applica questo contratto sono una delle questioni fondamentali dell'analisi in questione. Vale a dire che l'anticresi è un istituto antico che potrebbe avere vantaggi concreti e contribuire in modo innovativo a risolvere il problema della insolvenza creditizia e dell'attivazione del valore immobiliare, che non viene preso sufficientemente in considerazione. La legge croata sulla proprietà e gli altri diritti reali all’art. 329, comma 1, pone il divieto in capo al creditore ipotecario di possedere o detenere un immobile che sia oggetto di ipoteca, incluso il divieto di godimento dei frutti anche civili dell’immobile, statuendo al capoverso dello stesso articolo la nullità di una previsione con la quale verrebbe definito il contrario. Con tale disposizione il legislatore croato vieta l'anticresi compensativa, mentre l’anticresi estintiva non è affatto contemplata nella legislazione croata. L'autore ritiene che la regolamentazione di questo istituto nella legge italiana abbia molti aspetti positivi e che possa, in una certa misura, servire da modello per la regolazione dell'anticresi nella legge croata, e testare questa ipotesi è uno degli obbiettivi di questa ricerca. Parole chiave: anticresi, interesse, Codice Civile, Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali, garanzia del debito |